Art. 1125 c.nav.Pene accessorie

[1]La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

[2]La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

[3]Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale e' commesso da appartenenti al personale marittimo o alla ((personale aeronautico)) in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1125 · fonte su Normattiva