Art. 1144 c.nav.
Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva