Art. 1144 c.nav.Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1144 · fonte su Normattiva