Art. 1159 c.nav. — Mancanza di viveri necessari
[1]Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva