Art. 1170 c.nav. — Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva