Art. 1170 c.nav. — Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota
Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.59
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva