Art. 1179 c.nav. — Assunzione irregolare di minori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
[1]L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva