Art. 1204 c.nav. — Sorvolo di aeromobili stranieri
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[1]Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio del Regno, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.59 ((Alla stessa sanzione)) soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'articolo 821, le rotte ivi prescritte.
[2]((Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 9, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 21 ottobre 2005 · versione 65 su Normattiva