Art. 1207 c.nav. — Scarico di merci prima della verifica della relazione
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Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva