Art. 1208 c.nav. — Richiesta di protezione ad autorita' straniera
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorita' consolari, invoca la protezione delle autorita' straniere, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
[2]Se il fatto e' commesso dal comandante, la pena e' dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva