Art. 1208 c.nav.Richiesta di protezione ad autorita' straniera

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[1]Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorita' consolari, invoca la protezione delle autorita' straniere, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

[2]Se il fatto e' commesso dal comandante, la pena e' dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1208 · fonte su Normattiva