Art. 1209 c.nav. — Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato
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Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto del Regno, che, a richiesta dell'autorita' consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva