Art. 1218 c.nav.
Inosservanza di norme sulle segnalazioni
[1]Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
[2]Se il fatto e' commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva