Art. 1229 c.nav. — Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli
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[1]Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, primo comma, omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, secondo comma, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva