Art. 1229 c.nav. — Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.76
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151
76Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha disposto (con l'art. 19, comma 13) che "Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».".
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva