Art. 1235 c.nav. — Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
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[1]Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
- 1)i comandanti, gli ufficiali e i funzionari di porto, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice commessi nel porto, nell'aerodromo o in corso di navigazione, nonche', se nel porto e nell'aerodromo mancano uffici di pubblica sicurezza, riguardo ai reati comuni commessi in tali luoghi. Negli aerodromi privati in cui non risiede alcun delegato di aeroporto e negli aerodromi statali in cui non ha sede un direttore di aeroporto, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione e' compreso l'aerodromo;
- 2)i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione;
- 3)i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
- 4)i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
[2]Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottufficiali e l'altro personale militare dipendente delle capitanerie di porto, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati e i componenti dell'equipaggio, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
[3]Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 13 marzo 1963 · versione 0 su Normattiva