Art. 1236 c.nav.Obbligo di denuncia e di relazione

[1]((I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.

[2]I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo)).

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1236 · fonte su Normattiva