Art. 1257 c.nav. — Pene disciplinari per i passeggeri
[1]Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
- 1)l'ammonimento semplice;
- 2)l'ammonimento pubblico;
- 3)l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
- 4)la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
- 5)lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.
[2]Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva