Art. 176 c.nav. — Libri di bordo delle navi minori
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[1]Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.
[2]Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 12 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva