Art. 179 c.nav. — Nota di informazioni all'autorita' marittima
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[1]((All'arrivo della nave in un porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una comunicazione, dalla quale risulti il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore ed il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita' del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di destinazione, nonche' la posizione della nave nel porto. Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita' marittima o consolare.
[2]Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare dovra' provvedere a fare per via radio al consolato la comunicazione di cui al precedente comma limitatamente agli elementi disponibili in tempo utile. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alla comunicazione di cui sopra per via radio del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo)).
Testo vigente dal 23 gennaio 1976 al 25 febbraio 1983 · versione 24 su Normattiva