Art. 179 c.nav. — Nota di informazioni all'autorita' marittima
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[1]Prima della partenza, il comandante della nave deve curare che il comandante del porto o l'autorita' consolare restituisca le carte di bordo consegnategli all'arrivo, apponendo il visto sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
[2]Le autorita' predette non possono apporre il visto ne' consegnare le carte se l'armatore e il comandante della nave non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite e all'esecuzione dei lavori ordinati in seguito a queste dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate quando l'armatore e il comandante non hanno compiuti gli adempimenti sanitari e doganali ovvero non hanno provveduto al pagamento delle tasse o dei diritti portuali o consolari, delle retribuzioni di pilotaggio, delle multe o ammende, nonche' al versamento della cauzione richiesta a norma dell'articolo 75, secondo comma.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva