Art. 179 c.nav. — Nota di informazioni all'autorita' marittima
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[1]((All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorita' consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002: Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale; Formulario FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo; Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio; Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.
[2]All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.))
[3]Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato ((le comunicazioni di cui al primo e secondo comma)), limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo.
[4]Il Ministro della marina mercantile puo', con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.
Testo vigente dal 2 marzo 2005 al 19 dicembre 2012 · versione 77 su Normattiva