Art. 179 c.nav.Nota di informazioni all'autorita' marittima

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[1]All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita' del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

[2]Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita' marittima o consolare.

[3]Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo.

[4]Il Ministro della marina mercantile puo', con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

Testo vigente dal 25 febbraio 1983 al 24 dicembre 1996 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art179 · fonte su Normattiva