Art. 263 c.nav. — Ipoteca dei carati
Il comproprietario della nave non puo' ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il comproprietario della nave non puo' ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 262 — Ipoteca della nave
La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non puo' essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.…
Art. 259 — Deliberazioni della maggioranza
Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti. La maggioranza e' formata dal voto…
Art. 665 — Trasferimento dei carati di nave
… prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione. Il decreto e' trasmesso…
Art. 673 — Facolta' di liberare la nave
Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non e' personalmente obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facolta' di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto…
Art. 264 — Vendita della nave
La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimita'. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la meta' dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puo' autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto…
Art. 260 — Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie
… le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la meta' del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art263 · fonte su Normattiva