Art. 28 c.nav.
Beni del demanio marittimo
Fanno parte del demanio marittimo:
- a)il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b)le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c)i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva