Art. 291 c.nav. — Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria
Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicita' richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva