Art. 328 c.nav. — Forma del contratto
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[1]Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullita', essere fatto per atto pubblico ricevuto, nel Regno, dall'autorita' marittima, e, all'estero, dall'autorita' consolare.
[2]Il contratto deve, parimenti a pena di nullita', essere dalle autorita' predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
[3]Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far constare nel contratto stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva