Art. 329 c.nav. — Stipulazione del contratto in localita' estera dove non sia autorita' consolare
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Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita' che non e' sede di autorita' consolare, il contratto deve, a pena di nullita', essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo.
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