Art. 329 c.nav.Stipulazione del contratto in localita' estera dove non sia autorita' consolare

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Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita' che non e' sede di autorita' consolare, il contratto deve, a pena di nullita', essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art329 · fonte su Normattiva