Art. 330 c.nav.
Deroga alle disposizioni precedenti
[1]Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate puo' essere fatto verbalmente.
[2]Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva