Art. 331 c.nav.Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

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[1]L'armatore puo' procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita' consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente.

[2]La detta autorita' trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.

[3]Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorita' del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art331 · fonte su Normattiva