Art. 331 c.nav. — Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore
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[1]L'armatore puo' procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita' consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente.
[2]La detta autorita' trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
[3]Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorita' del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva