Art. 334 c.nav. — Servizio a bordo
[1]I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
[2]Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche' non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
[3]I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva