Art. 367 c.nav. — Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave
[1]L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
[2]Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale e' imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore e' tenuto a corrispondergli la differenza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva