Art. 345 c.nav.Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'armatore

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L'armatore ha facolta', in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 7 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art345 · fonte su Normattiva