Art. 345 c.nav. — Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'armatore
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L'armatore ha facolta', in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 7 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva