Art. 360 c.nav.Indennita' in caso di perdita della nazionalita' della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento

Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennita' stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennita' stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art360 · fonte su Normattiva