Art. 361 c.nav. — Determinazione delle indennita' previste dagli articoli precedenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 3 aprile 1977. Leggi il testo vigente →
[1]Quando, a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo.
[2]Se la retribuzione e' convenuta a viaggio, o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 3 aprile 1977 · versione 0 su Normattiva