Art. 361 c.nav.Determinazione delle indennita' previste dagli articoli precedenti

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[1]Quando, a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo.

[2]Se la retribuzione e' convenuta a viaggio, o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 3 aprile 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art361 · fonte su Normattiva