Art. 926 c.nav.Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito

[1]Se il lavoratore e' sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorita' aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonche' l'indennita' spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

[2]All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.

[3]Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art926 · fonte su Normattiva