Art. 926 c.nav. — Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito
[1]Se il lavoratore e' sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorita' aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonche' l'indennita' spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.
[2]All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.
[3]Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva