Art. 369 c.nav. — Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti dell'arruolato verso l'armatore
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[1]Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.
[2]La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonche' quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
[3]L'arruolato puo' chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
[4]Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza e' risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorita' marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva