Art. 54

[1]Articoli 1 e 2 legge 24 marzo 1921, n. 298; art. 10 R. decreto 3 maggio 1923, 1165; art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Le pensioni, le relative quote arretrate, e le indennita' dovute agli ufficiali giudiziari, alle vedove e ai loro orfani, ai termini del presente testo unico, non possono essere cedute, ne' sequestrate salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali giudiziari stessi verso lo Stato in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e rispettivamente non oltre il quinto o il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

[3]Le cessioni regolarmente consentite e attuate sull'assegno fisso istituito con la legge 24 marzo 1921, n. 298, e soppresso con il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, non possono incidere sulle pensioni degli ufficiali giudiziari per piu' di un quinto delle pensioni stesse.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art54 · fonte su Normattiva