Art. 397 c.nav.
Indicazioni del biglietto di passaggio
Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva