Art. 399 c.nav. — Imbarco senza biglietto
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva