Art. 399 c.nav.Imbarco senza biglietto

Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art399 · fonte su Normattiva