Art. 428 c.nav.Impedimento temporaneo

[1]Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e' temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

[2]Il caricatore puo', mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore e' tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art428 · fonte su Normattiva