Art. 459 c.nav. — Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci
La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta caricazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva