Art. 539 c.nav. — Sinistri successivi
Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, piu' sinistri successivi, si devono computare nell'indennita', anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva