Art. 580 c.nav. — Autorita' competente
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[1]La competenza e' determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.
[2]Il ministro per le comunicazioni designa la commissione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorita' consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta sommaria, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente.
[3]Il ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonche' di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 16 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva