Art. 585 c.nav.Dei giudici di primo grado

[1]Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado:

  • a)dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;
  • b)dai tribunali.

[2]I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art585 · fonte su Normattiva