Art. 585 c.nav. — Dei giudici di primo grado
[1]Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado:
- a)dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;
- b)dai tribunali.
[2]I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva