Art. 63 c.nav.Manovre disposte d'ufficio

[1]Il comandante del porto puo' ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

[2]L'autorita' medesima puo' disporre, in caso di necessita', l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art63 · fonte su Normattiva