Art. 63 c.nav. — Manovre disposte d'ufficio
[1]Il comandante del porto puo' ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.
[2]L'autorita' medesima puo' disporre, in caso di necessita', l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva