Art. 64 c.nav.Deposito di cose su aree portuali

[1]Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto puo' ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

[2]Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puo' essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

[3]In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorita' predetta puo' disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art64 · fonte su Normattiva