Art. 64 c.nav. — Deposito di cose su aree portuali
[1]Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto puo' ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.
[2]Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puo' essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.
[3]In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorita' predetta puo' disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva