Art. 684 c.nav. — Pubblicita' del provvedimento
Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalita'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva