Art. 567 c.nav. — Pubblicita' dell'ipoteca
[1]Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalita' se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
[2]L'ipoteca su nave in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
[3]Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva