Art. 689 c.nav. — Vigilanza sul traffico nazionale all'estero
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 27 — Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.…
Art. 20 — Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.…
Art. 135 — Assunzione all'estero
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.…
Art. 200 — Polizia esercitata dalle navi da guerra
In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili…
Art. 233 — Navigazione su navi estere
La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera e' provata con documenti rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero e autenticati dall'autorita' consolare italiana.…
Art. 201
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art689 · fonte su Normattiva