Art. 689 c.nav. — Vigilanza sul traffico nazionale all'estero
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[1]L'ispettore di traffico aereo esercita, nell'ambito del compartimento, le attribuzioni conferitegli dal presente codice, da leggi e da regolamenti.
[2]Le funzioni amministrative, attinenti alla navigazione e al traffico aereo che si svolgono in un aeroporto statale e nella sua circoscrizione, sono esercitate dal direttore di aeroporto.
[3]La vigilanza sull'attivita' che si svolge negli aerodromiprivati viene esercitata da delegati di aeroporto, o di campo di fortuna, nominati dal ministro per l'aeronautica.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva